DLgs 66/2017 – Prospettiva ICF (International Classification of Functioning)

Profilo di Funzionamento e PEI secondo i criteri ICF – DLgs 66/2017

Aggiornamento del 9 Maggio 2022 – vedi anche IL DECRETO INTERMINISTERIALE 182/2020

In questo periodo si assiste alla sottoposizione alle Famiglie di documenti denominati “Profilo di funzionamento in prospettiva ICF” ovvero “PEI secondo i criteri ICF”; ai docenti viene richiesta la compilazione di sedicenti “bozze di PEI su criteri ICF”. Cerchiamo di fare chiarezza.

In effetti, tra le principali modifiche introdotte dal DLgs 66/2017, come mod. dal DLgs 96/2019, vi è l’estensione dell’adozione dei criteri dell’ICF (International Classification of Functioning) all’accertamento della condizione di disabilità, alla redazione del profilo di funzionamento e al PEI.

Il DLgs 66/2017, come novellato, stabilisce che:

  • L’accertamento della condizione di disabilità ex art. 4 L. 104/92 “è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)…” (art. 5 comma 2)
  • Il profilo di funzionamento ricomprende e sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico funzionale (art. 5 comma 3);
  • Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo individualizzato (PEI) (art. 5 comma 4 a)
  • Il PEI è elaborato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità, del profilo di funzionamento, “avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS” (art. 7 comma 2)

Sennonchè, l’art. 5 comma 6 dispone “con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per la famiglia e la disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l’osservatorio permanente per l’inclusione scolastica di cui all’art. 15 del presente decreto…..sono definite le LINEE GUIDA contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS; b) i criteri , i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell’OMS”

L’art. 7 comma 2 ter prevede che “Con DECRETO del MIUR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità…..per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI”

Pertanto, le norme sopracitate (che non sono ancora entrate in vigore) introducono una proroga alla redazione del Profilo di Funzionamento e all’utilizzo dei criteri ICF per la relativa predisposizione e per l’adozione del nuovo modello di PEI (oltre che l’entrata in funzione del GIT e la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico).

Allo stato attuale (novembre 2020) NON sono ancora stati emanati i Decreti attuativi di cui all’art. 7 comma 2 ter DLgs 66/2017 (precisamente il Decreto interministeriale e l’accordo della conferenza unificata Stato-Regione) , né sono state elaborate le Linee Guida di cui all’art. 5 comma 6.

Ne deriva che la Scuola deve proseguire con le modalità fino ad oggi in vigore: DIAGNOSI FUNZIONALE (elaborata dall’Azienda Sanitaria, NPI) – PROFILO DINAMICO FUNZIONALE – GLO – PEI

Si auspica, in verità, data la confusione ingenerata dalla normativa, un’iniziativa di formazione diffusa tra il personale sanitario e all’interno delle scuole, in modo da non trovarsi impreparati nel momento in cui quelle norme entreranno in vigore. Solo così l’ICF potrà considerarsi un linguaggio comune per descrivere il funzionamento degli alunni e degli studenti con disabilità, per consentire una progettazione efficace del loro percorso di vita. Ma occorre attendere.