Ore di Sostegno secondo la L. 104/92

Vademecum inclusione scolastica studenti con disabilita’ – Dall’iscrizione al pei e fruizione ore di sostegno – Quante ore? Cosa fare se ne vengono attribuite meno?

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità è costituzionalmente riconosciuto: la scuola è aperta a tutti (artt. 34 e 38 comma 3 Cost.).

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, statuisce che il diritto all’istruzione deve essere realizzato dagli Stati Parti senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità.

La L. 104/92 (artt. 12-17) prevede l’obbligo per lo Stato di predisporre misure di sostegno e risorse specifiche e aggiuntive, in base alle necessità di ciascun alunno. A tale obbligo concorrono, a livello territoriale anche gli Enti Locali (Regioni e Comuni) e il Servizio Sanitario Nazionale. La scuola, infatti, è il primo luogo di formazione sociale ove il soggetto sviluppa la propria personalità e adempie il proprio dovere/diritto all’istruzione. Tutti gli alunni con disabilità hanno diritto di frequentare le classi comuni delle scuola di ogni ordine e grado (art. 12 comma 2 L. 104/92). La scuola non può rifiutare l’iscrizione in ragione della condizione di disabilità. Anzi, a favore degli alunni con disabilità grave certificata, l’art. 3 comma 3 L. 104/92 prevede una priorità di iscrizione (senza vincolo di residenza). Pertanto, se l’iscrizione viene rifiutata per “numero eccedente di iscrizioni” deve essere data la precedenza all’iscrizione degli alunni con disabilità, specie se in condizione di gravità. Il rifiuto all’iscrizione è atto illecito.

Al momento dell’iscrizione, la famiglia consegna all’Istituzione scolastica la certificazione medica (rilasciata dalla Commissione ATS – DPCM 23.02.2006 n. 185 + L. 27.12.2002 n. 289) attestante la situazione di disabilità e la Diagnosi Funzionale (redatta dal Servizio di neuropsichiatria infantile della ATS di residenza – in Lombardia UONPIA).

Ricevuta la documentazione, la scuola redige il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE e quindi il PEI (Piano Didattico Personalizzato), in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)

Per questo, il Dirigente scolastico convoca il GLO.

Il PEI è elaborato e approvato dal GLO che è composto da: i docenti della classe (tutti), i genitori dell’alunno con disabilità, dalle figure professionali specifiche (figure ATS, NPI, terapisti, psicologo ecc.), dall’unità di valutazione multidisciplinare, da un rappresentante dell’Ente Locale (Assistente Sociale, educatore). I genitori fanno parte del GLO e contribuiscono alla formulazione del PEI: devono firmarlo per accettazione e devono riceverne una copia. E’ pratica illegittima quella di sottoporre ai genitori il PEI solo per la firma. Il PEI non è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe.

Il PEI individua gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie, le metodologie, le facilitazioni, i criteri di verifica, le risorse umane da dedicare all’alunno con disabilità (DPR 24.02.1994). Il PEI deve essere redatto all’inizio dell’anno scolastico – secondo il DLgs 66/2017 deve essere redatto in via provvisoria entro giugno e, in via definitiva, non oltre il mese di ottobre – ed essere verificato alla fine di ogni unità didattica o di apprendimento, alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico.

Il PEI deve contenere l’indicazione e la quantificazione delle ore di sostegno e di assistenza ad personam (educatore) (L. 122/2010). Quante ore di sostegno? Per prassi consolidata, si è soliti indicare come massimo delle ore attribuibili (art. 3 comma 3 L. 104/92 gravità), quelle previste per una cattedra e cioè: 25 ore Scuola dell’Infanzia – 22 ore Scuola Primaria – 18 ore Scuole Secondarie.

La fruizione durante l’orario scolastico di un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario, ovvero la mancata indicazione sul PEI delle ore di sostegno, ovvero la mancata attuazione del PEI costituiscono condotte discriminatorie e la famiglia può inoltrare ricorso avanti al Tribunale ai sensi della L. 67/2006, al fine di ordinarsi la cessazione della condotta discriminatoria, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cc sotto forma di danno esistenziale, danno all’immagine e alla dignità della persona, quale svilimento della figura – sia del minore che del di lui genitore – e mortificazione della persona, atteso che si è in presenza della lesione dei valori della persona umana costituzionalmente garantiti (Cass. Civ. sentenza 10120/2009).

Recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sezioni Unite, ordinanza 28.01.2020) è stata richiesta di stabilire quale sia il Giudice competente (giudice ordinario o giudice amministrativo) nel caso di domanda risarcitoria proposta dal genitore di un minore con disabilità, nei confronti dell’amministrazione scolastica, in relazione ai danni non patrimoniali patiti dal minore per aver fruito, durante l’orario scolastico, di un numero di ore di didattica di sostegno inferiore a quello necessario. La Corte distingue due fasi: le controversie afferenti la fase che precede la redazione del PEI sono devolute al giudice amministrativo; una volta formalizzato il PEI, invece, si determina l’obbligo per l’amministrazione scolastica di garantire il numero di ore programmate e il correlato diritto dell’alunno con disabilità all’istruzione come pianificata, di conseguenza, la condotta della scuola che non appresti il sostegno pianificato si risolve in una discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice (Tribunale) ordinario (conformi Cass. Civ. sent. 25011/2014 – sent. 20.04.2017 – sent. 25101/2019).

I ricorsi per discriminazione avanti il Tribunale, a differenza dei ricorsi amministrativi, sono esenti dal pagamento del contributo unificato e assistiti da maggior speditezza, anche sotto il profilo probatorio.